ARTICOLO 1 – Denominazione
1. È costituita con Sede Sociale in Genova, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, via Montallegro 1, l’Associazione di Volontariato denominata “Ingegneria Senza Frontiere – Genova”, in breve denominabile anche come “ISF-Ge”, di seguito detta organizzazione. L’organizzazione può costituire sedi secondarie. Essa ha durata illimitata.
ARTICOLO 2 – Presupposti
1. I contenuti e la struttura dell’organizzazione rispecchiano quanto previsto dalle vigenti normative in tema di associazionismo di volontariato. In particolare si richiamano le regole ed i principi del Codice Civile e della Legge-quadro n° 266 del 11 agosto 1991.
ARTICOLO 3 – Finalità
1. L’organizzazione è apartitica, aconfessionale, ha durata illimitata e non ha scopi di lucro. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.
2. L’organizzazione opera per la solidarietà e la cooperazione con i popoli dei paesi in via di sviluppo.
3. Le sue attività sono in particolar modo finalizzate a:
a) L’apprendimento, l’approfondimento e lo sviluppo di strumenti e tecniche appropriate, volte alla promozione dell’autosviluppo delle comunità locali nel rispetto e valorizzazione della cultura e della identità di ciascuna comunità, nonché nel rispetto delle necessità delle future generazioni e degli ecosistemi;
b) La promozione dello scambio culturale con i soggetti interessati, che appartengono sia alle realtà territoriali dove l’organizzazione nasce sia a quelle in cui intende operare;
c) La promozione di iniziative volte alla diffusione e alla discussione delle esperienze maturate, anche mediante attività di formazione, nonché volte allo scambio di tecnologie, informazioni, opere, servizi, prodotti e materiali per lo sviluppo umano.
4. L’organizzazione, nella propria attività, si ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali contenuti nella carta di Ingegneria Senza Frontiere.
5. L’organizzazione si rivolge a tutti coloro che desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalità. In particolare:
a) L’organizzazione si rende disponibile alla progettazione, alla realizzazione, alla verifica di opere e servizi in collaborazione con i soggetti coinvolti;
b) L’organizzazione intende svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica mediante:
- Sviluppo di tesi di laurea e dottorato;
- Partecipazione a programmi di ricerca nell’ambito delle finalità dell’organizzazione;
- Promozione ed organizzazione di corsi di formazione scolastica, professionale e per disoccupati o sottoccupati e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, di aggiornamenti, master, conferenze, seminari, laboratori e istituzione di borse di studio per la realizzazione di tesi di laurea e dottorato sui temi pertinenti alle finalità dell’organizzazione;
c) L’organizzazione si propone di svolgere attività editoriali a scopo divulgativo inerenti alle proprie attività;
d) L’organizzazione intende inoltre promuovere attività culturali e ricreative allo scopo di favorire la conoscenza, lo scambio e l’arricchimento informativo e relazionale fra culture diverse.
6. L’organizzazione, per il miglior raggiungimento delle finalità, potrà possedere, gestire e disporre a vario titolo (affitto, locazione, comodato, vendita, donazione, successione ed ogni altro titolo legislativo riferito alla normativa nazionale e internazionale, ritenendosi l’elenco puramente esemplificativo e non esaustivo) di beni mobili, immobili e attrezzature.
ARTICOLO 4 – Aderenti
1. Sono aderenti all’organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.
4. È vietata la partecipazione temporanea degli aderenti alla vita associativa.
5. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
ARTICOLO 5 – Diritti e obblighi degli aderenti
1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
3. L’attività del volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
ARTICOLO 6 – Organi
1. Sono organi dell’organizzazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Segretario;
- il Presidente.
Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.
ARTICOLO 7 – Assemblea
1. L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 7 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, oltre all’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.
7. L’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 17;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
ARTICOLO 8 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da 7 soci membri. Esso può cooptare altri 4 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno 1 volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno 4 membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 5 giorni mediante comunicazione scritta.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
- sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- assumere l’eventuale personale;
- eleggere il presidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9 – Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del presente statuto e qualora non ottemperi alle sue attribuzioni.
3. Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
6. Il Presidente fissa l’ordine del giorno e determina il giorno dell’adunanza.
7. Il Presidente provvede all’osservanza dei regolamenti.
ARTICOLO 10 – Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Consiglio Direttivo, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- é a capo del personale.
ARTICOLO 11 – Collegio dei probiviri
1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
ARTICOLO 12 – Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
ARTICOLO 13 – Gratuità e durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.
3. I Consiglieri dimissionari saranno sostituiti su chiamata del Consiglio Direttivo con i primi dei non eletti dell’ultima elezione, che durano in carica per il resto del tempo previsto.
ARTICOLO 14 – Risorse economiche
1. L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo. 2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. L’Organizzazione ha l’obbligo di impiegare plusvalenze, sopravvenienze e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 15 – Quota sociale
1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. 2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
ARTICOLO 16 – Bilancio
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
ARTICOLO 17 – Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’organizzazione.
ARTICOLO 18 – Scioglimento
1. L’organizzazione si scioglie su delibera di un’Assemblea appositamente convocata.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei 3/5 dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In caso di scioglimento viene previsto l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 19 – Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.