Recenti disposizioni normative hanno novellato la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo instaurati dalle pubbliche amministrazioni. Tale disciplina da individuarsi nell'articolo 7, commi 6, 6-bis del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, dispone che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
La medesima disposizione, inoltre, al fine di garantire i principi di correttezza, trasparenza e buon andamento, stabilisce che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
Alla luce della vigente normativa ed al fine di garantire il rispetto dei principi posti dal legislatore, si pone l'esigenza e l'opportunità di predisporre delle linee guida cui tutte le strutture devono conformarsi.
Definizione
Per collaborazione coordinata e continuativa si intende il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, non a carattere subordinato, così come previsto dall'articolo 409 c.p.c., 3. La collaborazione deve essere prestata personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione e deve essere coordinata con le esigenze della struttura universitaria.
Per prestazione occasionale si intende il rapporto in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica opera. La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione, con autonomia operativa ed organizzativa.
Contratti legati ai progetti di ricerca
Nel caso di incarichi da conferire nell'ambito di progetti di ricerca, in considerazione della specificità e peculiarità che caratterizza tali ipotesi e fermo restando il ricorso alle procedure comparative previste nel presente documento, la procedura verrà attivata dal Direttore del Dipartimento della struttura in cui è incardinato il soggetto titolare della ricerca, previa richiesta da parte del medesimo che attesti che la costituzione del rapporto rientra nelle previsioni del progetto ed è finanziata sui relativi fondi.
Fondamenti e presupposti
Il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale è rivolto a soddisfare esigenze cui l'Università non può far fronte con personale in servizio ed è ammesso in presenza dei seguenti presupposti:
Modalità per l'affidamento dell'incarico
Gli incarichi di collaborazione possono essere affidati con:
Procedura semplificata
La procedura semplificata si applica ai soli contratti di prestazione occasionale il cui costo complessivo non sia superiore ad € 5.000,00.
Nell'incarico affidato con tale procedura il prestatore viene individuato direttamente dal Responsabile Scientifico proponente, che dovrà comunque motivare la scelta, compilando e presentando al Segretario Amministrativo il modello allegato A
Procedura comparativa
Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale (superiore ai 5.000,00 €) da affidare con la procedura comparativa, la selezione è indetta con provvedimento del Direttore, su richiesta motivata del Responsabile scientifico che dovrà compilare il modello allegato B
Modalità di attivazione della procedura comparativa
Per ogni richiesta di affidamento di incarico, con procedura comparativa, sarà predisposto un bando di selezione che sarà pubblicato sul sito Web del Dipartimento per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni, e che dovrà indicare:
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta libera e corredata dal curriculum vitae (modello allegato), deve essere inviata entro i termini stabiliti dal bando. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, si intende posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
La procedura di valutazione viene effettuata da una Commissione mediante la valutazione del curriculum.
I criteri per la valutazione dei requisiti saranno preliminarmente fissati dalla Commissione. In particolare sarà dato rilievo ai requisiti culturali e professionali, nonché all'esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.
L'assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, o di collaborazione occasionale avviene sulla base di una graduatoria, formata a seguito delle procedure suddette.
Commissione
La Commissione di valutazione è nominata con provvedimento del Direttore.
La Commissione è formata da tre componenti e dal Segretario Amministrativo, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta.
Formazione della graduatoria e stipula del contratto
La Commissione formula la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati ed è approvata con provvedimento del Direttore.
Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del Dipartimento.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione occasionale.